11.10.10

News art.100 com.2/11

Volevo comunicare a tutti coloro che ancora non lo sapessero che con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada viene modificato " l'ART.100 com. 1/11 autoveicolo(motoveicolo) senza targa" che prima prevedeva la sola sanzione pecuniaria di € 78,00 oggi prevede anche come sanzione accessoria il FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER 3 MESI......quindi occhio e buone endurate a tutti. Simone.


Art. 100 > Commi 1 e 11 - Autoveicolo senza targa.
Violazione Conduceva veicolo (specificare) privo della targa anteriore (o posteriore) di immatricolazione. Si intende per privo di targa anche il veicolo che circola con targa alterata nella sua collocazione tanto da essere illegibile.
Limiti edittali In misura ridotta Sanzioni accessorie Punti da 78,00 a 311,00 78,00 fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi 0 NoteLe targhe dei veicoli devono essere installate: a) Autoveicoli: anteriormente e posteriormente b) Motoveicoli: posteriormente c) Rimorchi: posteriormente. La targa deve essere di colore giallo rifrangente, recante una lettera “R” rossa, e senza Stemma della Repubblica Italiana. d) Carrelli Appendice: posteriormente In caso di smarrimento o asportazione furtiva della targa, occorre fare denuncia presso gli Organi di Polizia entro 48 ore. È ammessa la circolazione con targa sostitutiva riportante i medesimi contrassegni riportati sulla Carta di circolazione. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
E' stato introdotto dalla Legge 120/2010 il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, anche per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 9.

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News Simone Sabatino rockteam .

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