28.5.09

DI CHI E’ LA COLPA ???




Oramai siamo al 50 per cento delle gare del Campionato Siciliano Enduro e sicuramente tantissime cose si sono sistemate nelle organizzazioni e sicurezza dei piloti (dagli ultimi cinque anni ad oggi) ma tante altre cose sono ancora da migliorare nonostante gli immani sforzi del CO.RE. Sicilia e di tutti quelli che si spendono in prima persona affinché tutto vada nei migliori dei modi, come gli ORGANIZZATORI , GIURIA e DIRETTORE DI GARA, ma questi ultimi nulla possono contro le intemperie, cronometristi e la burocrazia che con le nuove leggi-decreti-regolamenti dei parchi ecc. rende sempre più difficile organizzare gare di Enduro.

La cosa più BRUTTA che io ho notato e toccato con mano e il fatto che, in ogni provincia della Sicilia ci sono interpretazioni diverse delle leggi-decreti-regolamento dei parchi ecc. Vi porto qualche esempio successo proprio in quest’anno di gare; A Ragusa nella terza di campionato il venerdì, cioè il giorno prima della verifiche tecniche-punzonatura, abbiamo rischiato di non correre per colpa di male e duplice interpretazione di due ALTI DIRIGENT/FUNZIONARIO, uno di Polizia e l’altro della Provincia; La provincia vistosi arrivare una richiesta di nulla osta per gara Motociclistica di Enduro, scrive espressamente e in modo molto chiaro che la gara non necessita di alcun “NULLA OSTA” perché i motociclisti attraversando le strade di propria competenza, sono in regola con il codice stradale e di conseguenza ne dovranno rispettare tutte le norme, VELOCITA’-DIVIETI ECC. ECC. , visto che le strade non necessitano di alcuna chiusura al traffico e visto che la “COMPETIZIONE” è fatta solamente in luoghi privati regolarmente autorizzati dai proprietari (PS), visto le autorizzazione dei Sindaci dei comuni toccati (più comuni), “ANCHE SE RIENTRA NELLE NS COMPETENZE, QUESTO GENERE DI GARE NON NECESSITANO DI ALCUN TIPO DI NULLA OSTA, PER I MOTIVI INDICATI”. Questo diceva la provincia di Ragusa con una nota scritta al M.C. Hobby Motor richiedente del NULLA OSTA , ed è la stessa cosa che ci scrive sempre la Provincia di Catania quando si va ad organizzare gare di Enduro, ormai accade dal 2006 e tutto e andato BENE a CATANIA. Ritorniamo a Ragusa, il dirigente di Polizia vistosi arrivare da parte dell’organizzatore solamente i nulla osta dei Sindaci accompagnata dalla nota della provincia, emette subito per iscritto CHE LA GARA NON SI POTEVA EFFETTUARE IN QUANDO MANCANTE DI AUTORIZZAZIONE(NULLA OSTA) DELLE PROVINCIA……(interpretazione diversa, funzionario e dirigente)
DIREI VERAMENTE IMPRESSIONANTE ED INACCETTABILE !!!
Ma meno male che qualcuno dell’organizzazione conosceva DIO IN PERSONA, tutto si è risolto in nottata in modo positivo. E se per caso capitava a un organizzatore che non aveva alcuna amicizie con i santi o il PADRE ETERNO ?? vi immaginate quello che poteva succedere…MA !!!

Di chi è la COLPA ?!

Altro esempio, Gara di Caltagirone ricadente nella provincia di Catania; L’organizzatore richiede alla provincia il nulla OSTA la provincia risponde regolarmente, che la gara non necessita di nulla osta……..(la stessa cosa che ha risposto la provincia RG) ma visto che si deve passare da una zona regolamentata (DEMANIO) l’organizzatore fa regolare richiesta di solo passaggio di moto per una “gara di campionato siciliano Enduro” specificando ben CHIARO che all’interno del parco tutte le norme previste dal regolamento e del codice stradale sarebbero state tutte rispettate, e che nessun tipo di COMPETIZIONE SAREBBE STATA FATTA ALL’INTERNO (infatti le PROVE SPECIALI dove vi è la competizione ricadevano al di fuori del DEMANIO). Il funzionario responsabile del demanio rilascia regolarmente l’autorizzazione al passaggio di moto da Enduro, purchè non ci sia alcuna competizione tra i motociclisti. Ma accade che il comandate del corpo forestale, in un primo momento (una settimana prima) vedendo l’autorizzazione del dirigente degli uffici demaniali, dice, “RAGAZZI DIVERTITEVI”, (detto dagli organizzatori) mentre il sabato mattina telefonicamente invita gli organizzatori a non far passare le moto all’interno del parco, nonostante abbiano regolare AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO MOTO DA ENDURO SENZA ALCUN TIPO DI COMPETIZIONE, (questo l’ho sentito anche io telefonicamente in viva voce) inutili sono le spiegazioni da parte degli organizzatori che cercano di fargli capire che non c’è alcuna competizione nel trasferimento, il comandante gli risponde a tono dicendo chiaramente che nessuno gli poteva impedire di fermare la gara BLOCCANDO TUTTI I MOTOCICLISTI E CONTROLLARE I DOCUMENTI….immaginatevi un controllo generale di tutti….si sarebbe fatto NOTTE PIENA, ma come mai queste persone hanno aspettato il sabato per dirgli TUTTO QUESTO ??!!!

Di chi è la colpa ???

Forse della provincia che dice “CHE NELLE GARE DI ENDURO NEI SOLI TRASFERIMENTI NON C’E’ ALCUNA COMPETIZIONE” ?!
forse del codice stradale che lo specifica anche chiaramente,
forse del Regolamento nazionale ENDURO della FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA CHE SPECIFICA CHIARAMENTE COSA SONO LE GARE DI ENDURO, forse di chi è preposto al RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI o di chi è PREPOSTO AL CONTROLLO DELLE LEGGI DANDONE INTERPRETAZIONI A VOLTE ANCHE PERSONALI SOLO PERCHE GLI STANNO SULLE SCATOLE I MOTOCICLISTI ? !

NOSTRA ?!!
CHE FACCIAMO GIRARE L’ECONOMIA LOCALE SPENDENDO SOLDINI IN LUOGO PORTANDO CENTINAIA DI PERSONE CHE SPENDONO ALTRI SOLDINI SUL POSTO E NON SOLO, INFATTI SI VENDONO MOTO-ATTREZZI-RICAMBI-ABBIGLIAMENTO ECC. ECC. ?!

NOSTRA ?!!
CHE FACCIAMO DIVERTIRE I PILOTI CHE SI LAMENTONO COMUNQUE VADA LA MANIFESTAZIONE ?! QUI CI STA UN DETTO SCRITTO E INVENTATO DAME: “GLI ORGANIZZATORI SONO COME GLI AGNELLI; O SONO CORNUTI, O SONO CASTRATI O SONO SCANNATI”.

NOSTRA?!!
CHE TROVIAMO ANCHE CHI E’ STATO BECCATO A TAGLIARE DA UNA PUNTA ALL’ALTRA UNA CURVA DI DUECENDO MT IN UN FETTUCCIATO, CHE MI DICE, DOPO AVERLO PENALIZZATO CON 300 SECONDI, CHE NON CORRERA’ PIU’ PER LA FMI ….MA ANDRA A CORRERE IN ALTRO CAMPIONATO NON FEDERALE…(io gli ho detto chiaramente che persone non sportive e meglio non averle nel ns campionato federale e gli domando anche.. ma nell’altro campionato dove andrai è permesso accorciare tagliare le P.S. per fare meno tempo ??? ed è permesso spaccare le fotocellule dei crono quando sei incazzato?? Io credo di NO !! )
MI DICE ANCHE CHE LUI “CI PAGA” PER FARE LE GARE E NESSUNO LO PUO’ PENALIZZARE O SQUALIFICARE….A questo punto capisco tutto….ed è meglio tagliare il discorso, sapete….ormai…sono…una …persona che fa parte della…FMI…e mi devo comportare….BENE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIALOGO SI….MA..
ragazzi per favore…...divertiamoci !!

NOSTRA!!??
CHE ANCORA OGGI NONOSTANTE LE LEGGI E REGOLAMENTI A TRIPLA INTERPRETAZIONE, LA BUROCRAZIA, LA TROPPA IGNORANZA NELL’ESPRIMERSI E NEL RILASCIARE LE GIUSTE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI……….SIAMO ANCORA QUI AD ORGANIZZARE.



Luca, ECCO di chi è la colpa – “DI TUTTI GLI ORGANIZZATORI E GLI APPASSIONATI COME ME”.

Visto !!! si sono trovati i colpevoli quando le gare vanno male !!!



ALLEGO QUALCHE PICCOLO APPUNTO, PER FARVI CAPIRE IN QUALE CONFUSIONE CI TROVIAMO, QUANDO SI CERCA DI AVERE LE VARIE AUTORIZZAZIONI.




LA FMI E IL FUORISTRADA

Premessa
La FMI è da sempre impegnata nel settore del “Fuoristrada”.-
L’impegno “istituzionale” nella promozione dell’attività sportiva fuoristradistica non è però stato sempre accompagnato di una sufficiente attenzione ai problemi di carattere legale conseguenti alla normativa restrittiva adottata a partire dagli anni ’80 da molte Regioni.-
Fino a metà agli inizi degli anni ’90 vi sono in realtà state varie iniziative di studio ed intervento, ma queste sono state sempre confinate all’ambito locale regionale presso cui nascevano senza un reale coordinamento centrale a livello nazionale.-
In effetti solo a partire dal 1994 lo studio delle problematiche “legali” del fuoristrada ha ricevuto impulso a livello centrale, è stato quindi proposto all’attenzione della “Commissione Utenza” della FMI in occasione della sua ricomposizione con nuovi membri.-
Tale Commissione ha agito su due fronti: per un verso ha elaborato una ipotesi di nuova regolamentazione della materia a livello di legge statale, e per un altro verso si è proposta di supportare un caso pilota per arrivare ad ottenere dalla Corte di Cassazione l’interpretazione più favorevole possibile delle esistenti norme regionali sulla circolazione fuoristrada.-
Il disegno di legge in questione (i cui principi guida paiono conservare ancora oggi validità e verranno meglio illustrati nei capitoli seguenti) è stato depositato alla Camera dei Deputati a cura di parlamentari “amici” nel 1996, ma non è mai stato concretamente esaminato in aula in quanto teoricamente “assorbito” nell’ultima legge sulle modifiche al Codice della Strada (legge su cui peraltro detto progetto non ha inciso minimamente).-
La seconda iniziativa invece ha condotto al supporto legale nell’impugnazione di verbali di contestazione di violazione della legge regionale ligure sul “fuoristrada”, impugnazione avviata da legali del MC Sanremo a tutela di 4 propri soci contravvenzionati.-
Detta iniziativa si è quindi felicemente conclusa con la sentenza n. 2479/02 della Corte di Cassazione di cui si parlerà ampiamente in proseguo, sentenza che - oltre ad annullare i verbali impugnati - esprime una interpretazione del Codice della Strada fortemente positiva per l’utenza motociclistica.-
In ultimo nel corso del 2003/04 la Presidenza FMI ha inteso dare un senso più compiuto alle attività fino a quel momento svolte, ed ha promosso una serie di incontri presso i Comitati Regionali delle Regioni in cui più è sentito il problema della legislazione vincolistica al fine sia di illustrare le tesi giuridiche fino ad oggi elaborate, sia di aprire un dibattito per verificare la condivisione tra tutti gli utenti dei principi su cui queste si basano, nonché raccogliere ogni suggerimento od esperienza sorta la livello locale. Il tutto finalizzato a riassumere ogni contributo disponibile nel presente vademecum.-

Il concetto di fuoristrada come legittima attività ricreativa e sportiva
Dichiarare che il “fuoristrada” è una legittima attività ricreativa e sportiva sembra una affermazione ovvia e superflua per chi vive nell’ambiente dell’utenza motociclistica.-
Viceversa così non è per molti dei nostri interlocutori esterni alla FMI (innanzi tutto politici e amministratori locali, ma anche stampa e pubblicistica varia).-
E’ indubbio, infatti, che per una certa corrente di pensiero che impropriamente potremmo definire “ambientalista” la circolazione motorizzata su percorsi a fondo naturale sarebbe pratica “intrinsecamente negativa”, in quanto a fronte di un significativo impatto ambientale non sarebbe giustificata da nessun interesse “meritevole di tutela”.-
Dovendo quindi affrontare in maniera quanto più possibile organica il tema del Fuoristrada, parrebbe essere opportuno premettere e ribadire come a nostro avviso:
a) l’attività fuoristradistica abbia una così consolidata storia e tradizione da non poter non essere considerata di diffusa valenza ricreativa e sportiva;
b) come tale l’attività fuoristradistica non possa essere discriminata rispetto ad altre attività ricreative e sportive pure esse dotate di impatto ambientale significativo (v. ad es. lo sci o la caccia);
c) conseguentemente l’attività fuoristadistica possa certamente essere “regolamentata”, ma non debba essere aprioristicamente “vietata” senza ledere fondamentali principi di libertà individuale.-

Il territorio come risorsa da distribuire e la tutela dell’ambiente
Posto quindi che l’attività fuoristradistica è una legittima forma di attività ricreativa e sportiva, può osservarsi che essa, al pari di altre analoghe attività, propone una particolare forma di uso del “territorio”, soprattutto nei suoi ambiti non ancora urbanizzati.
Il territorio è peraltro una risorsa “delicata” e sempre più “limitata”.-
Dette due caratteristiche meritano un approfondimento. In particolare:
a) La delicatezza del territorio (e quindi la necessità condivisa da tutti di preservare l’Ambiente quale nostro patrimonio fondamentale) implica che le attività - quali il “fuoristrada” - che hanno un significativo impatto ambientale debbano essere opportunamente regolamentate.
Regolamentare, però, non significa “vietare”, non essendo ragionevole impedire ogni attività una volta che con vincoli limitati e mirati fosse comunque assicurato l’obiettivo di preservare incontaminate le aree naturali di maggior pregio, nonché l’obiettivo di salvaguardare ogni altra area da eccessive concentrazioni locali di utilizzo capaci di incidere irreversibilmente sull’equilibrio ambientale.-
b) La limitatezza del territorio come risorsa disponibile è da mettersi in relazione non solo con l’elevata densità di popolazione delle nostre regioni, ma anche con la sempre maggior “domanda” individuale di uso del territorio prodotta dallo sviluppo socio economico.
La gente, infatti, matura sempre di più non solo l’interesse ad esercitare sul territorio attività ricreative che utilizzano molti spazi, ma anche il bisogno si “sentire” vicino a se l’esistenza di aree incontaminate dagli elementi negativi (e tra questi l’affollamento e la circolazione motorizzata) che normalmente sono presenti nei centri urbanizzati di residenza.-
Inoltre, sia le attività ricreative alternative (mountain bike, escursionismo, raccolta funghi, bird watching, equitazione, ecc…), che la ricerca di aree “incontaminate”, propongono forme di uso del territorio alternative, e per certi versi poco compatibili, da quelle insite nell’attività fuoristradistica.-
A nostro avviso tutte tali forme di utilizzo del territorio, così come l’attività fuoristradistica, sono parimenti legittime, ma nessuna di queste ha diritto di espropriare totalmente un’altra da ogni possibilità di esercizio. La soluzione è quindi da ricercare in forme di regolamentazione che distribuiscano l’uso del territorio tra le indicate esigenze in modo sia da rispettarne i diversi gradi di importanza e rilevanza sociale, sia di garantire a tutte un minimo ambito di praticabilità.-
Ovviamente un tale tipo di regolamentazione, che rifugga dalla semplicistica logica del “tutto permesso” o del “tutto vietato”, è di notevole complessità.-

La rappresentanza della FMI e la promozione della “cultura delle regole”
La “complessa” regolamentazione sopra auspicata dovrebbe essere ricercata tramite il dialogo e confronto tra le parti interessate e le forze politiche chiamate ad approvarla.-
L’esito di tale confronto non può non essere influenzato dal grado di autorevolezza che potrà avere la FMI come rappresentante dell’utenza motociclistica.-
A nostro avviso l’autorevolezza della FMI sarà proporzionale alla diffusione nell’utenza motociclistica della “cultura delle regole”, ossia della effettiva diffusione di una prassi di rispetto delle norme vigenti anche quando queste fossero “scomode”.-
Fino a che, infatti, il motociclista sarà visto come soggetto normalmente “indisciplinato”, gli interlocutori della FMI troveranno superfluo discutere con questa il miglioramento delle regole esistenti, dandosi per scontato che i rappresentati della FMI stessa cercheranno comunque di sottrarvisi.-
Occorre inoltre considerare che l’attività fuoristradistica (a differenza di altre attività ricreative di pari o superiore impatto ambientale, come ad es. lo sci che necessita di ampi disboscamenti per essere esercitato) soffre di una immagine negativa presso l’opinione pubblica anche per altri motivi: circolare con mezzi motorizzati su fondi naturali è visto solo come l’esportazione in ambiti naturali di quanto di più negativo vi possa essere nei centri urbani (rumori e smog).-
E’ quindi fondamentale il miglioramento dell’immagine del motociclista fuoristradista nei mass media.-
A tal proposito appare sicuramente rilevante lo sforzo che tutto l’ambiente motociclistico dovrà fare per promuovere il rispetto di ogni forma di normativa esistente in riferimento ai mezzi motorizzati (ad. es., come potrebbe essere banale ma non superfluo ricordare, circolare con documenti e assicurazione in regola, marmitte non modificate, impianti elettrici efficienti, ecc…).-


NORMATIVA VIGENTE

Norme generali
Non esiste a livello statale una disciplina specifica sulla circolazione “fuoristrada”.-
Riguardo alla circolazione motorizzata su strade “a fondo naturale” è però possibile fare riferimento al vigente Codice della Strada (D.L. 285/92 e successive modificazioni).-
L’art. 2.1 di tale normativa definisce la “strada” come “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.-
Conseguentemente un’area è definibile come strada quando si riscontra di fatto l’indicata caratteristica (e ciò indipendentemente dall’eventuale inserimento dell’area in una elencazione ufficiale delle strade, ed indipendentemente dall’esistenza di eventuali interventi dell’uomo per approntarle alla circolazione, cfr. in punto ad es. Cons. Stato n. 196/74). La strada così individuata può essere sia privata che pubblica (ricorrendo quest’ultimo caso al presentarsi di ulteriori varie circostanze, tra cui la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale, cfr. in punto Cons. Stato n. 1155/01)
L’art. 3.1.48 offre poi la seguente definizione: “SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.”
A fini della legge statale (che in materia prevale sulla legislazione regionale) i sentieri e le mulattiere sono perciò indiscutibilmente delle strade, sia pure a fondo naturale.-
Sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione motorizzata è quindi regolamentabile ai sensi del successivo art. 6.4 che recita: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di polizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.-“
In altre parole ciò significa che sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione non può essere vietata o limitata in via generale da leggi regionali, ma solo con provvedimenti specifici, motivati ai sensi della sopra indicata norma, adeguatamente pubblicizzati, ed emessi “dall’ente proprietario della strada”.-
In altre parole, i sentieri e le mulattiere ben possono essere pedonalizzati, ma unicamente con provvedimenti adottati nelle stesse forme con cui si pedonalizzano le altre strade.-
Inoltre occorre sottolineare che le ordinanze di pedonalizzazione possono essere emesse solo per i motivi indicati nel citato art. 6, e non anche per motivi diversi. Per fare un esempio, quindi, potrebbe essere opinabile l’ordinanza di un Comune che vietasse il transito su una strada sterrata a tutti mezzi “escluso quelli agricoli” ove l’ordinanza non spieghi perché i motocicli creino più usura della strada e più intralcio alla circolazione di un mezzo agricolo.-
Nulla, invece, è previsto nella legge statale con riferimento alla circolazione “fuoristrada” nel senso stretto del termine. Al riguardo assumono quindi rilievo le norme di legge regionale ricapitolate di seguito.-

Norme regionali



Piemonte:
La legge regionale 32/82 all’art. 11 recita: ”Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali ….”.-
La norma appare quindi in palese contrasto con la interpretazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata.-
Il medesimo articolo 11 permette poi ai Comuni, sentite le Comunità Montane, di individuare percorsi “ a fini turistici e sportivi … anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 …”.-
Sono in discussione proposte di modifica della attuale normativa, che peraltro non paiono mutare l’ambito concettuale riferimento, ossia il tentativo di limitare la circolazione anche sulle strade a fondo naturale.-
Esistono inoltre numerose leggi di istituzione di parchi naturali ed aree protette in cui vieta in detti ambiti localizzati di “esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada”.-

Liguria:
La legge 38/92 “…disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche e private anche a fondo naturale o stabilizzato …. “ (art. 2) vietando in via generale il transito “fuoristrada””.-
Tale normativa appare quindi coerente con l’interpretazione del Codice della Strada cui si aderisce. Peraltro i soggetti chiamati ad applicarla, basandosi anche su circolari interne della Regione di segno opposto, hanno di fatto interpretato la legge in senso restrittivo sanzionando anche la circolazione sulle strade a fondo naturale (tanto è vero che la nota sentenza della Corte di Cassazione di cui si dirà oltre è stata provocata proprio dalla opposizione a 4 verbali di accertamento di infrazione elevati in forza della norma in questione).-
L’art. 4 della legge offre poi la possibilità di individuare “…tracciati … per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento di attività turistiche sportive ricreative.”. Detta possibilità è peraltro esclusa per le aree considerate protette secondo un lungo elenco di tipologie, elenco così ampio da rendere lo strumento offerto di fatto scarsamente praticabile.
L’art. 6 offre invece ulteriori limitate possibilità di deroga al divieto di transito fuoristrada in caso di gare e manifestazioni (non più di due volte all’anno per percorso).-
L’art. 5, infine, subordina la realizzazione degli impianti fissi (che altra legge regionale rende possibili solo su aree destinate ad “attrezzature ed impianti” secondo il PTCP) alla approvazione da parte della Regione di apposito studio di impatto ambientale.-

Lombardia:
E’ in vigore la legge regionale 8/76 (come modificata dalla legge 80/89) che all’art. 26 recita: “E’ vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21 (strade di smacchio, mulattiere e itinerari turistici pedonali), nonché in quelle di carattere silvo pastorale riconosciute dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri. E’ altresì vietato il transito fuoristrada di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della regione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli. I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambiti interessati, compreso l’eventuale versamento di un deposito cauzionale …”
Anche tale norma appare quindi in palese contrasto con la interpretazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata.-
L’art. 24 della legge 1/93 detta poi norme più particolari relative alle modalità di richiesta ed autorizzazione delle gare.-

Veneto:
La legge14/92 disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorale e definisce queste all’art. 2 quali “vie di penetrazione situate all’interno delle aree forestali e pascolative” ma “escluse le strade adibite al pubblico transito”, e all’art. 3 viene chiesto alle Province e alle Comunità montane di farne elencazione ufficiale . L’ art. 4 vieta quindi la circolazione su di esse di veicolo a motore, salvo eccezioni limitate.-
Anche tale normativa appare di non semplice applicazione, dato che potrebbe essere opinabile la concreta individuazione da parte degli enti locali delle strade non adibite al pubblico transito da assoggettare alla regolamentazione in questione.-
Di rilievo è poi l’art. 5, che genericamente prescrive la possibilità (e forse anche l’obbligo) per i Comuni di individuare nei propri strumenti urbanistici le “aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada”, ed impone la necessità del parere favorevole dei servizi forestali regionali per l’autorizzazione delle manifestazioni sportive.-

Friuli Venezia Giulia:
La materia è disciplinata dalla legge 15/91, modificata dalla legge 39/92 nonché dall’art. 75 della legge 32/96. Con tali norme viene vietata la circolazione fuoristrada, nonché su tutti i sentieri e le mulattiere (art. 1). Inoltre si prescrive che la Regione approvi l’elenco delle strade (comprese le strade agro-silvo-pastorali e “di servizio”) a cui si applica il divieto, essendo queste da equipararsi agli effetti della legge a “percorsi fuoristrada”.-
Ovviamente detta normativa è in contraddizione con i principi indicata in precedenza e fatti propri dalla nota sentenza della Corte di Cassazione.-
L’art. 4 affida all’Assessore Regionale il compito di rilasciare deroghe per gare e manifestazioni “di rilevanza nazionale od internazionale”.-

Trentino Alto Adige:
In Provincia di Bolzano il riferimento normativo è dato dalla legge 10/90, che vieta la circolazione fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e tracciati “che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti a ordinaria e sistematica manutenzione” (art 2).-
In Provincia di Trento rilevano invece la legge 48/78 e modificazioni, nonché la legge 31/93.-
Detta normativa è particolarmente severa, dato che ammette la circolazione fuoristrada solo su percorsi da approvarsi e soggetti a concessione edilizia, previo studio di impatto ambientale, ossia con procedura di fatto improponibile per la maggioranza dei motoclub potenzialmente interessati. Risultano peraltro ammesse deroghe per manifestazioni e gare (previo pareri del servizio forestale, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente).-

Emilia Romagna:
L’art. 13 della l. 13/81 prescrive che entro un anno dalla sua entrata in vigore la regine approvi “prescrizioni di polizia forestale” sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati. Molto in ritardo sul termine previsto, la Regione ha poi approvato dette prescrizioni (deliberazione di giunta 182/95) prevedendo agli art. 81 e 82 il divieto (salvo limitate eccezioni) di transito sulle strade e piste forestali, nonché su quelle poderali ed interpoderali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, ed ovviamente fuoristrada nel senso più propriamente detto.-
Siffatta normativa ricade sotto i rilievi già espressi in relazione alla normativa di altre regioni riguardo la non sanzionabilità per tale vie della circolazione sulle strade a fondo naturale.
In aggiunta si può osservare come sia di opinabile legittimità l’espansione delle ipotesi sanzionate contenute nel regolamento approvato dalla giunta rispetto a quelle indicate nella legge regionale. Quest’ultima, infatti, opera riferimento solo agli “autoveicoli” e solo ai “boschi, pascoli e prati”.-
E’ peraltro prassi di molte amministrazioni comunali di emettere ordinanze di divieto del transito fuoristrada e/o sulle strade a fondo naturale del proprio territorio.-
Teoricamente tali ordinanze potrebbero essere validamente emesse ai sensi del Codice della Strada, ma raramente si rinvengono nelle stesse motivazioni adeguate e conformi alle prescrizioni della legge.-

Toscana:
La legge 26/98 “…detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicae dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada ….” (art. 1), e quindi apparentemente tra tutte le leggi regionali è l’unica ad operare il corretto riferimento alla normativa statale primaria. Peraltro, contraddittoriamente, all’art. 2 il divieto di circolazione fuoristrada viene esteso anche a sentieri, mulattiere e tratturi, nonché a piste di esbosco e cesse parafuoco.-
L’art. 6 permette alle Province di individuare percorsi fissi in cui sia consentita la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore (salvo che sulle aree vincolate indicate nell’art. 2 e previo parere vincolante dei Comuni e consenso dei proprietari e conduttori dei fondi interessati).-
L’art. 8 permette inoltre alle Province di autorizzare gare e manifestazioni con modalità analoghe.-

Marche:
L’art. 5 della l. 52/74 vieta la circolazione non autorizzata da l Sindaco del Comune di competenza sui prati, nei pascoli, e negli ambienti naturali aperti al pubblico.-
La disposizione è certamente generica. Non dovrebbe quindi essere possibile, anche a prescindere dalla interpretazione della Corte di Cassazione già tante volte citata, ritenere che con un tale tipo di norma si possa vietare il transito sulle strade a fondo naturale. Per principio comune, infatti, i divieti non si possono applicare al di là dei casi espressamente indicati dalle norme che li prevedono.-

Umbria:
Il riferimento è offerto dalla legge 28/01, che all’art 7 vieta il transito motorizzato fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e strade di accesso o servizio all’attività agro silvo pastorale, con ciò ponendosi in contrasto con l’interpretazione del Codice della Strada da noi sostenuta.-
Il comma 6 della indicata norma autorizza gli enti competenti per territorio ad individuare “aree e percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare …”

Abruzzo:
La legge 95/00 prescrive che “La disciplina del traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubblico traffico motorizzato, è definita dalla Giunta Regionale con regolamento tipo, da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ….Le Comunità Montane, in accordo tra loro e con i Comuni montani, possono individuare circuiti per l’uso dei mezzi fuoristrada motorizzati…”-
Altre leggi regionali vietano “l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada” in particolari aree protette.-

Molise:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Lazio:
La legge 29/87 (in punto ribadita dalla legge 39/02) contiene all’art. 1 premessa analoga a quella adottata dalla legge ligure (ossia individua come ambito di applicazione la circolazione al di fuori delle strade pubbliche e private) ma in tale premessa il riferimento viene limitato alle sole strade “carrozzabili” nulla però dicendo sul fatto che queste abbiano fondo naturale o meno. Contraddittoriamente, poi, il medesimo articolo inserisce tra le aree in cui è espressamente vietato circolare i sentieri, le mulattiere e le piste di esbosco.-
L’art. 7 consente deroghe non più di due volte all’anno per manifestazioni e gare.-
L’art. 5 attribuisce poi ai Comuni la facoltà di “individuare zone adibite allo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche”, previo peraltro parere dell’Ispettorato dipartimentale forestale, verifica della situazione idrogeologica ed inserimento delle aree autorizzate nello strumento urbanistico generale. Peraltro l’art. 93 della successiva legge 14/99 ha riservato alla Regione un compito di controllo su tali autorizzazioni.-

Campania:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Puglia:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Basilicata:
Non esiste normativa regionale sull’argomento, salvo la legge 28/99 istituiva della riserva regionale Bosco Pantano di Polidoro, che vieta in tale area “…l’uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna …”.-

Calabria:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Sardegna:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Sicilia:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-


Interpretazione della Corte di Cassazione
Come anticipato poc’anzi, la Corte di Cassazione è intervenuta per decidere in ultima istanza il ricorso presentato da 4 soci del M.C. Sanremo che avevano ricevuto un verbale di contestazione di infrazione alla legge regionale ligure n. 38/92 per aver circolato con i loro motocicli su un sentiero.-
La legge regionale ligure, come sopra indicato, si limita a vietare il transito motorizzato al di fuori delle strade pubbliche e private.-
Peraltro gli agenti che nell’occasione avevano elevato detti verbali (e in seguito la difesa della Provincia di Imperia intervenuta nella prima fase del giudizio), hanno sostenuto che ai fini di detta legge regionale i “sentieri” sarebbero percorsi pedonali non riconducibili al concetto di strada.-
La difesa dei motociclisti, supportata dai legali della FMI, ha invece opposto la tesi sopra meglio esposta sub a).-
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2479/02 ha quindi pienamente e inequivocabilmente accolto detta nostra tesi, ribadendo che ai sensi delle vigenti norme i sentieri (e, aggiungiamo noi, a maggior ragione le mulattiere e i tratturi) sono da considerarsi “strade” ai sensi del Codice della Strada il quale, per essere norma di legge statale, non può in punto essere derogato dalle norme di legge regionale.-

PROPOSTA DI NUOVA NORMATIVA
Motivi
Le decisioni della Corte di Cassazione nel nostro ordinamento non hanno valore di legge e non sono vincolanti per gli altri Giudici che si trovassero a giudicare casi analoghi.-
Ciononostante tali decisioni hanno una importantissima “autorevolezza” e nella stragrande maggioranza dei casi i magistrati dei Tribunali e delle Corti di Appello si adeguano alla interpretazione di diritto offerta dalla Corte di Cassazione.-
La sentenza i cui contenuti sono stati sopra delineati, seppure giuridicamente ineccepibile, adotta un concetto di “circolazione fuoristrada” diverso da quello ricavabile dal “sentire comune”, per il quale i sentieri e le mulattiere non costituiscono affatto “strade”.-
Conseguenza di ciò, quindi, è che nella prassi l’interpretazione della Corte di Cassazione non viene generalmente seguita dalla forze dell’ordine e dalle amministrazioni locali (e ne deriva perciò un problema di “tutela giudiziaria” per i singoli motociclisti che vengono spesso multati illegittimamente o per i club che altrettanto illegittimamente si vedono sovente negata l’autorizzazione ad una gara o ad una manifestazione).-
D’altro lato vi è poi il concreto pericolo che una eccessiva sottolineatura delle prospettive di liberalizzazione aperte da siffatta favorevole interpretazione del concetto di fuoristrada porti ad una forte reazione delle forze cosiddette “ambientaliste” ed a una prossima non difficile “correzione” in senso a noi negativo del Codice della Strada.-
Più brutalmente si potrebbe dire che la nostra “vittoria” è basata su di un cavillo giuridico e, come per tutti i successi basati su cavilli, potrebbe avere vita corta.-
Inoltre, anche indipendentemente da quanto ora esposto, è probabile che nel prossimo futuro si abbiano comunque nuovi interventi legislativi in materia (basti ricordare che progetti fortemente vincolistici erano stati presentati già nel 1990 dall’On. Rutelli, e nel 1992 dall’On. Pieroni, all’epoca entrambi del partito dei Verdi).-
Non pare del resto ragionevole che possano coesistere a lungo senza “scossoni” norme statali interpretate dalla Corte di Cassazione in maniera molto favorevole alla possibilità di circolazione “fuoristrada”, insieme a norme regionali molto restrittive almeno nelle intenzioni (seppure “addolcite” a volte dalla collaborazione di amministrazioni locali comprensive). Né pare verosimile che le esigenze di regolamentazione già manifestatesi in molte regioni non si manifestino prima o poi anche in tutti le restanti.-
Per essere pronti a fronteggiare tali possibili sviluppi crediamo quindi sia opportuno disporre fin da subito un progetto di legge statale di regolamentazione della materia che, seppure a fonte di un aggravio della situazione per le regioni oggi prive di normative specifiche, nonché di una rinuncia parziale a determinanti risultati oggi teoricamente garantiti dalla interpretazione della Corte di Cassazione, rappresenti un punto di equilibrio tra le molte configgenti esigenze in materia e come tale abbia prospettive sia di essere condiviso tra le varie parti interessate, sia di rimanere inalterato in un arco temporale di almeno medio termine.-
Gli effetti di una ipotesi di proposta in tal senso potrebbero essere:
- permesso generalizzato di transito per i motocicli su mulattiere e sterrate, salvo che queste si trovino in aree protette dalla Regione e salvo che l’ente proprietario della strada (in genere il Comune) imponga dei specifici divieti;
- divieto generalizzato si transito fuoristrada e sui sentieri, salvo deroghe da rilasciarsi da parte dell’ente proprietario della strada;
- possibilità per gli enti proprietari delle strade e delle aree fuoristrada di adottare regolamentazioni “flessibili” dei transiti, vincolandoli ad esempio a determinate categorie di veicoli (distinguendo eventualmente non solo tra auto e moto, ma anche tra moto e moto per concedere spazi particolari al trial) o a determinate periodizzazioni (sia per giorni della settimana, sia per stagioni, sia per coordinamento con altri calendari, ad esempio venatori o agricoli);
- possibilità per gli enti proprietari delle strade di abilitare al transito su percorsi altrimenti vietati i conducenti dotati di apposito tesserino da rilasciarsi su base regionale, ovvero dotati di licenza sportiva.-
Ovviamente gli effetti pratici di tale ipotesi di regolamentazione dipendono dagli atteggiamenti che assumeranno gli enti locali cui è concretamente delegata la disciplina della circolazione secondo valutazioni “caso per caso”.
Di fatto, però, sembra rilevante notare che la proposta comporta di “default” la liberalizzazione di sterrate e mulattiere (salvo nelle aree protette e salvo specifici diversi provvedimenti che dovranno essere individualmente e congruamente motivati).-
Sono inoltre previste facilitazioni per l’autorizzazione degli impianti fissi dedicati al fuoristrada.

Turi Leonardi.

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