Con un comunicato stampa, datato 9 ottobre 2008, la Federazione Motociclistica Italiana rende noto che il senatore Valerio Carrara, ha presentato in Senato un Disegno di Legge sulla circolazione in fuoristrada, intitolato “Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada”.
Il senatore Carrara accoglie la sentita richiesta della FMI, il cui intento è quello di sensibilizzare i motociclisti verso la massima salvaguardia del territorio, promuovendo al tempo stesso la pratica del fuoristrada, che deve essere legittimata al pari di altri sport, purché svolta in armonia e nel pieno rispetto di altri utenti appassionati di natura.
Ci si attende una Legge che sia un nuovo e concreto punto di riferimento per gli appassionati del fuoristrada e per le Autorità che vigilano sul territorio; il testo esprime una ferma opposizione alla logica dei divieti assoluti, prevedendo invece una disciplina organica della materia.
Questi i punti salienti su cui si articola la proposta di Legge, composta da una lunga Premessa e da un testo sviluppato su 15 articoli:
Premessa:
“Onorevoli Senatori – La normativa proposta intende riordinare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e «fuoristrada». Tale settore, pur interessando un numero limitato di utenti, è caratterizzato da estrema complessità tecnica e da problemi irrisolti da decenni.”
In particolare i motivi che sollecitano un intervento legislativo sono i seguenti:
a) insufficienza della esistente legislazione regionale (…)
b) conseguente, percentualmente elevato, contenzioso in ordine alla concreta applicazione della esistente normativa regionale (…)
c) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dell’ambiente (…)
d) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione su strade a fondo naturale e fuoristrada, effettuata per fini sportivi e ricreativi.
g) necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale.
Gare e manifestazioni.
Data la particolare intensità di sfruttamento del territorio, connessa allo svolgimento di gare e manifestazioni, sono stati previsti sia un limite agli ambiti in cui dette attività sono autorizzabili (escluse comunque le aree a maggior tutela ambientale), sia in certi casi un limite al numero di giorni consecutivi di utilizzazione delle medesime aree.
Impianti fissi.
Per gli impianti fissi è previsto un regime di autorizzazioni per il loro esercizio (…) con procedure semplificate, dato che questi rappresentano strumenti privilegiati per dirottare in ambiti più sicuri e di minor impatto ambientale le comunque presenti e legittime esigenze di circolazione «fuoristradistica» per ragioni ricreative.
L’Articolo 12.
Questo Articolo si occupa di disciplinare tutta la materia relativa a suddetti impianti fissi e afferma che: “gli impianti fissi di nuova realizzazione, non possono essere localizzati all’interno dei centri abitati e nelle aree protette (…); non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati, e non possono avere emissioni anche di tipo acustico intollerabili, avuto riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti; (…) sono soggetti da parte del Comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per l’esercizio dell’impianto stesso; (…) gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all’esercizio da parte del comune territorialmente competente; (…) sono fatte salve le autorizzazioni degli impianti preesistenti all’entrata in vigore della presente legge.”
Il senatore Carrara accoglie la sentita richiesta della FMI, il cui intento è quello di sensibilizzare i motociclisti verso la massima salvaguardia del territorio, promuovendo al tempo stesso la pratica del fuoristrada, che deve essere legittimata al pari di altri sport, purché svolta in armonia e nel pieno rispetto di altri utenti appassionati di natura.
Ci si attende una Legge che sia un nuovo e concreto punto di riferimento per gli appassionati del fuoristrada e per le Autorità che vigilano sul territorio; il testo esprime una ferma opposizione alla logica dei divieti assoluti, prevedendo invece una disciplina organica della materia.
Questi i punti salienti su cui si articola la proposta di Legge, composta da una lunga Premessa e da un testo sviluppato su 15 articoli:
Premessa:
“Onorevoli Senatori – La normativa proposta intende riordinare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e «fuoristrada». Tale settore, pur interessando un numero limitato di utenti, è caratterizzato da estrema complessità tecnica e da problemi irrisolti da decenni.”
In particolare i motivi che sollecitano un intervento legislativo sono i seguenti:
a) insufficienza della esistente legislazione regionale (…)
b) conseguente, percentualmente elevato, contenzioso in ordine alla concreta applicazione della esistente normativa regionale (…)
c) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dell’ambiente (…)
d) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione su strade a fondo naturale e fuoristrada, effettuata per fini sportivi e ricreativi.
g) necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale.
Gare e manifestazioni.
Data la particolare intensità di sfruttamento del territorio, connessa allo svolgimento di gare e manifestazioni, sono stati previsti sia un limite agli ambiti in cui dette attività sono autorizzabili (escluse comunque le aree a maggior tutela ambientale), sia in certi casi un limite al numero di giorni consecutivi di utilizzazione delle medesime aree.
Impianti fissi.
Per gli impianti fissi è previsto un regime di autorizzazioni per il loro esercizio (…) con procedure semplificate, dato che questi rappresentano strumenti privilegiati per dirottare in ambiti più sicuri e di minor impatto ambientale le comunque presenti e legittime esigenze di circolazione «fuoristradistica» per ragioni ricreative.
L’Articolo 12.
Questo Articolo si occupa di disciplinare tutta la materia relativa a suddetti impianti fissi e afferma che: “gli impianti fissi di nuova realizzazione, non possono essere localizzati all’interno dei centri abitati e nelle aree protette (…); non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati, e non possono avere emissioni anche di tipo acustico intollerabili, avuto riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti; (…) sono soggetti da parte del Comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per l’esercizio dell’impianto stesso; (…) gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all’esercizio da parte del comune territorialmente competente; (…) sono fatte salve le autorizzazioni degli impianti preesistenti all’entrata in vigore della presente legge.”
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