Questo è il commento alla normativa entrata in vigore 1° aprile a integrazione che modifica una legge regionale del 1982 che prevede multe salate in caso di violazione al divieto dei mezzi motorizzati di praticare fuoristrada su terreni di montagna, mulattiere e piste forestali. Il comma 3 della legge rivista recita ora: “I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l’utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione”.
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